Con la Legge di Bilancio 2026 è stato reintrodotto l’iperammortamento, un’importante agevolazione fiscale che incentiva le imprese italiane a investire in beni strumentali innovativi, tecnologici e connessi ai processi produttivi.
Questa misura sostituisce i precedenti crediti d’imposta “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0” e rappresenta una straordinaria occasione per potenziare gli impianti aziendali con attrezzature di ultima generazione, come i forni professionali Moretti Forni.
Se stai valutando l’acquisto di forni professionali di ultima generazione, l’iperammortamento può rappresentare un vantaggio competitivo concreto poiché permette di abbattere la base imponibile fiscale grazie alla maggiorazione, migliorare l’efficienza produttiva e favorire l’adozione di tecnologie che potenziano precisione, qualità e produttività.
L’iperammortamento non è un contributo a fondo perduto né un credito d’imposta ma una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione dei beni strumentali.
In pratica, ai fini fiscali il valore del bene è considerato più elevato rispetto al costo reale, consentendo di dedurre dalla base imponibile una quota maggiore di ammortamento.
La maggiorazione del costo è articolata su scaglioni di investimento secondo questa modalità:
- +180% sulla parte di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
- +100% sulla parte tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- +50% sulla parte tra 10 e 20 milioni di euro.
Sono agevolabili i beni strumentali tecnologici interconnessi alla produzione, inclusi i forni delle gamme serieS, serieX, serieT, Neapolis, serieR, serieF e CORE (forni acquistati e consegnati da gennaio 2026 fino a settembre 2028).
L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, purché i beni siano nuovi*.
(*) Cumulabile con altri incentivi (ZES, Resto al Sud, etc.).
L’iperammortamento è cumulabile con altre agevolazioni (Sabatini 4.0, Simest, Credito ZES, bandi regionali), ma la base di calcolo deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni (ad.es. garanzia MCC) ricevute per gli stessi costi.
In pratica: prima si sottraggono i contributi e le sovvenzioni ottenuti, poi si applica la maggiorazione del 180% sul residuo.
La legge di Bilancio 2026 199.2025 introduce i commi 427-436 dell’art.1: si abbandona il credito di imposta (Transizione 4.0 e 5.0) e si torna alla deduzione extracontabile, cioè una variazione in diminuzione della base imponibile. Il Legislatore vuole premiare le imprese che generano utili imponibili legando il beneficio alla redditività effettiva.
Il vecchio credito d’imposta si poteva usare in compensazione F24 anche in anni di perdite. L’iper-ammortamento 2026 funziona solo se l’azienda ha un reddito imponibile capiente nell’anno in cui si deduce.
La maggiorazione non decade: incrementa la perdita fiscale riportabile agli esercizi successivi (art.84 TUIR). Il vantaggio viene semplicemente rinviato agli anni in cui l’azienda tornerà in utile
· Società di capitali (Spa, Srl, SapA e enti commerciali residenti in Italia)
· Società di persone (Snc e Sas, in contabilità ordinaria o semplificata)
· Imprese individuali (con esercizio di attività commerciale)
· Stabili organizzazioni (di Soggetti non residenti purché tassate in Italia)
· Enti non commerciali (solo per l’attività commerciale esercitata e i beni ad essa destinati)
· Professionisti e lavoratori autonomi (i soggetti con reddito di lavoro autonomo art.53 TUIR anche in studi associati, restano esclusi. L’iperammortamento è uno strumento industriale.)
· Regime Forfettario (chi applica il regime forfettario L.190/2014 determina il reddito con un coefficiente sui ricavi: la deduzione analitica dei costi è irrilevante)
· Imprese in crisi (escluse le imprese in liquidazione, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o soggette ad altre procedure concorsuali)
· Sanzioni interdittive (escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.lgs. 231/2001)
· Sicurezza sul lavoro Rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili al settore. L’Agenzia delle Entrate verifica sia la regolarità formale (DVR,RSPP) sia l’assenza di violazioni accertate in via definitiva.
· Regolarità contributiva (DURC) – Il DURC deve essere in corso di validità al momento della fruizione dell’agevolazione (presentazione della dichiarazione dei redditi). Anche importi minimi non versati se ostativi al DURC bloccano la deduzione.
· 1° Gennaio 2026 Decorrenza dell’iper-ammortamento. Tutti gli investimenti da questa data sono agevolabili.
· 30 Settembre 2028 Termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili.
· 15 Novembre 2028 Termine per la comunicazione di completamento degli investimenti al GSE.
· Beni acquistati in proprietà: rileva la data di consegna o spedizione del bene. In caso di contratti con riserva di proprietà o collaudo, si valorizza la consegna fisica o l’accettazione definitiva post-collaudo.
· Beni in leasing finanziario: rileva la data del verbale di consegna al locatario, o la data del verbale di collaudo se successivo. Non conta la data di stipula del contratto né l’inizio dei pagamenti.
· Beni realizzati in appalto: rileva la data di ultimazione della prestazione, o in caso di SAL, la data di verifica e accettazione definitiva o provvisoria della porzione d’opera liquidata.
In riferimento ai Commi 427-436 art.1, legge n. 199/2025 sono agevolabili:
· Beni strumentali nuovi (Allegati IV e V) per la trasformazione tecnologica e digitale
· Investimenti in autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili
· Investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
Tra le documentazioni obbligatorie a carico dell’utilizzatore dell’agevolazione, dovranno essere presenti:
Perizia Tecnica Asseverata che attesta le caratteristiche tecniche dei beni (Allegati IV e V) e la loro interconnessione. Rilasciata da:
· Ingegnere o perito industriale iscritti all’albo
· Ente di certificazione accreditato
· Per il settore agricolo: dottore agronomo/forestale, agrotecnico o perito agrario laureati
Tutti i soggetti devono avere idonea Copertura assicurativa.
Attenzione!! Non è prevista l’autodichiarazione del legale rappresentante per investimenti di basso valore (Euro 300.000) né il rimborso delle spese di certificazione
L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio al ricorrere di una o
più delle seguenti circostanze
· realizzo a titolo oneroso del bene agevolato ovvero destinazione del bene a strutture produttive ubicate all9estero, senza che l9impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe superiori;
· assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
· mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
· false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto;
· impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
· altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.